Nel settore della vendita on-line, l’offerta di prodotti e/o servizi di back-end, viene compiuta in due modalita’, delle quali una via e-mail e l’altra attraverso le pagine web di ringraziamento per l’acquisto precedente.
Sotto il vigore della legge sulla privacy del 2004, in Italia non era possiblie inviare promozioni successive ad un primo acquisto, via e-mail senza il consenso espresso del destinatario, ed anche se con il primo acquisto si fosse gia’ instaurato un rapporto commerciale.
Ho esaminato questo problema in modo piu’ approfondito nel modulo relativo a Landing Page e Squeeze Page.
Qui ne riassumo i capi piu’ importanti perche’ il tema dei prodotti di back-end e’ strettamente collegato con il problema della privacy.
Ma qual’e’ il punto centrale del problema?
Sotto il vigore di quella legge se non potevi utilizzare l’indirizzo del nuovo cliente, per inviare promozioni successive al primo acquisto, senza un consenso esplicito del destinatario, men che meno avresti potuto proporre delle offerte di back-end, inserendole nella pagina di ringraziamento per il primo acquisto di front-end compiuto.
Abbiamo visto nel capitolo su landing page e squeeze page come siano stati creati i soliti trucchi del mestiere per aggirare le norme ed indurre un acquirente ad iscriversi ad una lista per ricevere via email future promozioni di ulteriori prodotti.
Ma sono strategie che ormai, data l’emanazione delle nuove norme, che richiedono il requisito del consenso implicito, non hanno piu’ ragione di esistere.
Ed allo scopo di chiarire meglio il problema quelle lezioni saranno al piu’ presto aggiornate.
Infatti con la legge italiana che ha specificato meglio il ricorso al legittimo interesse, previsto dal GDPR, che sembrava aver aperto un varco, rispetto alla severita’ delle norme nazionali preesistenti in Europa, si e’ voluto creare una norma di armonizzazione del sistema, in modo che sia consentito di utilizzare l’indirizzo e-mail del nuovo cliente, fornito in relazione alle modalita’ del nuovo acquisto, per inviare future promozioni commerciali purche’ aventi per oggetto prodotti simili.
Tale consenso all’invio di e-mail promozionali e’ implicito, e quindi puo’ essere esteso all’eventuale offerta di back-end, compiuta con la pagina di ringraziamento per il precedente acquisto.
Tuttavia se operi nel campo della vendita on-line, nel settore B2B, e vuoi fare delle offerte di back-end con la pagina di ringraziamento per il primo acquisto, metti pure il cuore in pace perche’ nessuno mai verra’ a denunciarti per spam, anche se dopo un primo acquisto non hai manifestato l’intenzione che da’ luogo al consenso implicito, per inviare successive promozioni via e-mail.
Infatti la legittimita’ del tuo operato e’ da ricondursi in primo luogo al fatto che si sia in presenza di rapporti commerciali B2B, ove il tuo prodotto e/o servizio e’ utile ad un’altra azienda per poter, come ad esempio per prodotti e/o servizi di webmarketing, incrementare le proprie vendite on line.
In secondo luogo, e’ dovuta al fatto che tali offerte di back-end devono essere strettamente complementari, come vedrai in una prossima lezione, ai prodotti e/o servizi offerti e venduti in front-end.
E allora procedi con le offerte di back-end a piu’ non posso!
Non fare offerte di back-end e’ pertanto un errore che un business on-line non dovrebbe permettersi, in quanto ne comporta l’inevitabile chiusura!
Nel settore B2C valgono altre procedure di marketing, che non prendero’ in esame in questo corso.
